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Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Integrato dalle disposizioni dettate dall’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n° 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n° 172).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alunni – Genitori  a. s. 2017/2018

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Entrata

  1. Gli alunni sono tenuti alla puntualità: l’entrata dovrà svolgersi in maniera ordinata per evitare incidenti, sotto il controllo dei collaboratori scolastici assegnati ai piani;
  2. L’ingresso all’interno del cancello è dalle ore 7,55.
  3. L’ingresso in classe è alle ore 8,00, dove verrà effettuato l’appello con la registrazione degli assenti o i ritardatari sul registro di classe.
  4. I ritardatari saranno ammessi in classe soltanto dopo aver avuto il permesso del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori e ogni ritardo verrà puntualmente registrato e cumulato alle ore di assenza. Dopo tre ritardi, gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori.

 

Art.2 Uscita

  1. Gli alunni devono uscire in ordine ed in silenzio, vigilati dagli insegnanti, secondo le disposizioni impartite dal DS con apposita comunicazione. Nota Prot. n.5110/c06B.
  2. Al suono della prima campanella usciranno gli alunni del piano terra e del piano inferiore; al suono della seconda campanella usciranno gli alunni del primo e secondo piano. L'intervallo tra la prima e la seconda campanella sarà di due minuti. 

Art.3 Uscita autonoma degli alunni

  1. Gli alunni potranno lasciare autonomamente i locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, previa autorizzazione rilasciata dai genitori, da tutori e da soggetti affidatari;(art. 19bis L.172/2017)
  2. Potranno altresì lasciare autonomamente i locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico privato e per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari ai gestori del servizio.
  3. Le autorizzazioni di cui ai punti c ed d sono conservate agli atti dell’istituzione scolastica ed hanno la validità di un anno ovvero fino al 30 settembre dell’anno successivo.

Art. 4 Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

  1. Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l’uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.
  2. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico.  (In allegato al presente regolamento)
  3. La domanda comprende, tra l’altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all’uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall’Istruzione Scolastica.
  4. L’autorizzazione è rilasciata anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a bambino/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.
  5. L’autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione e i genitori s’impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a bambino/a personalmente o tramite persona delegata.

 

 

Art.5 Uscite anticipate

  1. Nessun alunno potrà allontanarsi autonomamente dall’Istituto prima del termine delle lezioni.
  2. In casi eccezionali il Dirigente Scolastico autorizzerà uscite anticipate esclusivamente per validi e comprovati motivi fino ad un massimo di tre permessi all'anno.
  3. In tali casi l’alunno potrà essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (dopo esibizione di documento di riconoscimento) o da altra persona maggiorenne munita di delega scritta (depositata presso l’ufficio di segreteria) e di documento di riconoscimento sia personale, che del genitore delegante.
  4. Nell'ultima ora dell'orario scolastico non saranno concessi permessi di uscita anticipata, salvo quanto previsto dalla lettera b). Ogni uscita anticipata verrà puntualmente registrata e cumulata alle ore di assenza.
  5. Durante la prima ed ultima ora di lezione non saranno concessi permessi per telefonate a casa se non per comprovati e gravi motivi.

 

Art.6 Assenze

  1. Dopo cinque giorni consecutivi di assenza è richiesto il certificato medico; gli alunni che si presenteranno a scuola sprovvisti di certificato medico non verranno ammessi in classe e saranno temporaneamente ospitati nella sala della presidenza dell’Istituto, in attesa di essere prelevati dal proprio genitore o da chi ne fa le veci.
  1. L’assenza dovrà essere giustificata sull’apposito libretto controfirmato dal genitore, il giorno del rientro a scuola;
  2. Solo il primo libretto sarà fornito gratuitamente dalla scuola, eventuali altri libretti saranno a carico delle famiglie;
  3. La giustificazione deve essere presentata al docente della 1° ora;
  4. Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi, causate da motivi familiari, dovranno essere comunicate per iscritto al coordinatore di classe compilando specifica dichiarazione di responsabilità (rilasciata ai sensi della L. 15/68 e del DPR 403/98) il cui modello è agli atti della scuola.
  5. Vanno giustificate anche le assenze dei giorni coincidenti con eventuali scioperi del personale della scuola;
  6. Per le assenze non giustificate, dopo tre giorni, verrà data comunicazione alle famiglie da parte del coordinatore di classe;
  7. L’allievo che superi il limite di assenza previsto dalla normativa (art.2 e 14 D.P.R.122/2009) non sarà ammesso alla classe successiva o agli esami, tranne che nel caso in cui tali assenze siano dovute a gravi motivi di saluti adeguatamente documentati;
  8. I genitori sono tenuti a firmare entro il giorno successivo le comunicazioni che di volta in volta vengono loro inviate.
  9. Il numero di assenze, dei permessi di uscita anticipata e dei ritardi, anche con riferimento alle attività formative pomeridiane,  contribuiscono negativamente all’ attribuzione del voto di comportamento.

 

Art.7 Ricreazione

  1. La ricreazione si svolge in aula, sotto la sorveglianza dei docenti;
  2. L’intervallo si svolgerà in classe dalle ore 10.50 alle ore 11.00;
  3. Durante la ricreazione saranno presenti  i collaboratori di piano che vigileranno sugli alunni. Gli alunni dovranno servirsi esclusivamente delle macchinette del piano di appartenenza.

 

Art. 8 Uso del bagno

  1. E’ diritto dello studente recarsi ai servizi igienici, con il permesso dell’insegnante.
  2. E’ permesso recarsi ai servizi solo nei turni prestabiliti dalle ore 10.00 alle ore 13.00; chi dovesse presentare particolari esigenze personali sarà tenuto a produrre una certificazione medica specialistica.
  3. Le uscite verranno registrate, a cura del docente di classe, sull’ apposito registro di classe.
  4. Usciranno un maschio ed una femmina per volta;
  5. Per particolari esigenze sarà consentito l’uso del bagno anche al di fuori dell’orario previsto, ma con l’esplicita autorizzazione del docente.
  6. Nei corridoi non si corre ed è doveroso mantenere il silenzio per non disturbare l’ attività delle altre classi.

 

Art. 9 Infortuni e malori durante l’orario scolastico

  1. In caso di malessere o eventuale incidente dell’allievo, l’insegnante avvertirà immediatamente la famiglia; in caso di particolare gravità o di irreperibilità dei genitori, la scuola è autorizzata a contattare il 118 e ad avvertire l’addetto al primo soccorso;
  2. A riguardo di quanto detto, il genitore è tenuto, all’inizio dell’anno scolastico, a fornire alla segreteria tutti i recapiti telefonici utili in caso di necessità. Inoltre il genitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
  3. La Segreteria provvederà a fornire copia dell’elenco dei recapiti al responsabile di Plesso.

 

Art. 10 Danni e risarcimenti

  1. Il corretto uso dell’edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile comportamento di civiltà. I beni scolastici sono di proprietà della collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione.
  2. E’ vietato arrecare danno, di qualsiasi tipo, al patrimonio della scuola.
  3. Per eventuali danni ad ambienti, ad apparecchiature, a strutture e ad arredi scolastici procurati da alunni, saranno considerati responsabili i rispettivi genitori, i quali avranno l’obbligo di provvedere al relativo risarcimento.
  4. Nell’ipotesi che non sia possibile identificare il responsabile del danneggiamento sarà applicato, ove possibile, il principio di corresponsabilità collettiva. In tal caso l’ obbligo del rimborso, per un importo corrispondente al valore del bene danneggiato, verrà addebitato all’intero gruppo classe, dividendolo in parti uguali.
  5. L’entità dei danni sarà determinata dalla Presidenza e/o dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 11 Oggetti di valore

  1. Gli alunni non devono portare all’interno dell’Istituto scolastico nessun oggetto di particolare valore, incluso il cellulare, il cui utilizzo è assolutamente vietato. (vedi art.12)
  2. L’amministrazione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o perdite.

 

Art.12 Divieto di utilizzo del cellulare e diffusione immagini e filmati

  1. E' severamente proibito agli alunni utilizzare, all'interno dell'Istituto, apparecchi di telefonia mobile e qualunque altro dispositivo elettronico (video telefonini, apparecchi con fotocamera integrata) se non esplicitamente autorizzato dal docente.
  2. Il telefono cellulare va tenuto rigorosamente spento per l’intera giornata scolastica e dovrà essere riposto, sin dalla prima ora, in apposita custodia, a sua volta preservata in un cassetto della cattedra o in un armadietto in dotazione alla classe.
  3. Ai contravventori sarà sequestrato il telefono, che sarà preso in consegna dalla presidenza per essere consegnato esclusivamente al genitore.
  4. È assolutamente vietato rendere pubblici e trasmettere a terzi dati di qualsiasi natura, ivi inclusi immagini, filmati, registrazioni audio, concernenti persone ed attività svolte in ambito scolastico; inserire i contenuti digitali dei medesimi dati summenzionati in rete.
  5. Per inosservanza del suindicato divieto saranno applicate rispettivamente le seguenti sanzioni:

1. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da valutare, comunque non inferiore ai 5 giorni;

2. possibile esclusione dell’alunno, per ulteriori periodi dalla partecipazione, alle attività scolastiche non obbligatorie, ivi inclusi viaggi d’istruzione e uscite didattiche;

3. applicazione della normativa vigente in materia di privacy.

  1. Qualora dall’utilizzo improprio del cellulare si vengano a determinare danni all’immagine, alla reputazione, alla dignità proprie o altrui, le suindicate sanzioni saranno applicate al massimo grado.

 

Art. 13 Interventi disciplinari sono regolamentate nel capitolo II del presente regolamento

  1. Il grave disturbo delle lezioni sarà annotato sul registro di classe e comunicato a casa;
  2. Dopo la terza annotazione verranno convocati i genitori.
  3. Per atti particolarmente gravi si chiederà l’ammonizione e la convocazione dei genitori; mentre per la sospensione sarà convocato il Consiglio di Classe.
  4. Qualora si presenti la necessità di dover comunicare con le Famiglie, ci si servirà del telefono o comunicazione scritta.
  5. In caso di problemi gravi del gruppo-classe può essere richiesta una convocazione dei genitori, dopo aver riunito il Consiglio di Classe.
  6. Manifestazioni di violenza fisica (pugni, calci, schiaffi ecc.) saranno punite con l’immediata sospensione.
  7. Manifestazioni di tipo verbale a carattere razziale – antisemitico – cyber bullismo – saranno punite con l’immediata sospensione.

 

Art.14 Visite guidate, uscite didattiche, viaggio di istruzione, sono regolamentate nel capitolo IV del presente regolamento

  1. Qualunque attività che deve essere svolta al di fuori della scuola sarà preavvisata alle famiglie che daranno l’autorizzazione all’uscita didattica.
  2. E’ obbligatoria l’assicurazione relativa alla Responsabilità Civile.
  3. L’alunno che non partecipasse alle suddette attività sarà inserito in altra classe.
  4. Si fa presenta che, durante le uscite didattiche, in caso di danni a persone o cose esiste una corresponsabilità fra scuola e famiglie: infatti oltre alla “culpa in vigilando” esiste anche la “culpa in educando”: (Art. 2048, 1°comma c.c.).
  5. Per gravissimi motivi disciplinari, il Consiglio di Classe si riserva l’esclusione degli allievi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.
  6. Durante le attività esterne, gli alunni lasceranno a casa il cellulare; pertanto qualsiasi foto inerente l'uscita didattica, potrà essere prodotta con propria fotocamera.

 

 

 

Art. 15 Divieti per i genitori

Non è consentito:

a. accedere ai locali scolastici al di fuori degli orari di ricevimento degli uffici e dei docenti;

b. consegnare merende, alimenti o materiale didattico di alcun tipo durante le ore di lezione.

 

Art.16 Responsabilità della scuola oltre l’orario scolastico

  1. Al di fuori del normale orario scolastico, l’Istituto non risponde di nessun danno causato a persone o cose. Per quanto predetto, è fatto divieto agli alunni di sostare all’interno di qualsiasi spazio (aperto o chiuso) di pertinenza dell’Istituto fuori dal normale orario scolastico.
  2. E’ ulteriormente vietato lasciare liberi ed incustoditi bambini e ragazzi, all’interno delle aree dell’Istituto, durante le riunioni collettive, i colloqui individuali ed all’uscita da scuola al temine delle lezioni;
  3. I genitori sono cortesemente pregati di non sostare e di non fare sostare i propri figli all’interno delle aree di pertinenza dell’Istituto al termine dell’orario scolastico.

 

Art.16 Rapporti scuola-famiglia

I rapporti scuola famiglia si esplicano attraverso:

  1. gli incontri degli Organi collegiali, i colloqui quadrimestrali, in orario pomeridiano;
  2. i colloqui individuali in orario antimeridiano;
  3. di tali incontri è possibile reperire il calendario dettagliato sul sito web e tramite avviso da parte dei docenti;
  4. gli avvisi rivolti alle famiglie e quant’altro di interesse comune è pubblicato sul sito web che pertanto  resta l’unica  fonte ufficiale di tutte le comunicazioni diffuse dalla scuola a cui si aggiungono gli avvisi di competenza diretta dei docenti di classe.

 

Art.18 Patto di corresponsabilità

  1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

 

 

CAPITOLO II

COMPORTAMENTI DA SANZIONARE E PROVVEDIMENTI

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

Premessa: le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e di giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Esse sono inoltre ispirate al principio di riparazione del danno anche se questa non estingue la mancanza. L’allontanamento dalle lezioni, in via generale e salvo recidive, prevede l’obbligo della frequenza. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15gg. , la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con gli organi competenti, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

  1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
  4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
  5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
  6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
  9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
  10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
  11. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  12. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
  13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART.2 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

  1. Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate.
  2. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari,  negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
  3. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni.
  4. Comportamenti irriguardosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
  5. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare (vedi anche art.10 CAP I), senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l’accesso e l’uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell’istituzione scolastica).
  6. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell’ambiente scolastico.
  7. Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie).
  8.  Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l’incolumità delle persone( incendio, allagamento..)
  9. Abbigliamento poco consono al contesto scolastico. 

ART.3 - PUNIZIONI DISCIPLINARI- INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

 

TIPOLOGIA SANZIONI

 

ORGANO COMPETENTE

MANCANZE DISCIPLINARI

1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

 

A

Richiamo verbale privato o in classe

Insegnante di classe

 

 

 

 

 

 

 

Mancanze disciplinari di cui  all’ art. 2

lettere a ,b,

B

Ammonizione scritta sul diario dello studente firmata dalla famiglia

Insegnante di classe

C

Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia

 

Insegnante di classe

D

Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia

Coordinatore di classe controfirmata dal DS o dal docente collaboratore del DS

E

Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio o per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o

telefonica o per mancanza ritenuta grave.

Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente

dall’insegnante coordinatore,

mentre nei casi più gravi dal

dirigente scolastico.

F

Ammonizione scritta del dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe.

  1. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007 )

G

Sospensione da attività specifica o da una o  più visite guidate o viaggi di istruzione.

La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno.

Mancanze disciplinari di cui  all’ art. 2 lettere c, d quali:

inosservanza del regolamento in riferimento ai comportamenti dannosi alla salute personale ed altrui.

 

utilizzo di termini sconvenienti/offensivi

 

azioni di sfida e di minaccia verbale/fisica

H

Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.

La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno.

Mancanze disciplinari di cui  all’ art. 2

lettere c, d,e

 

I

Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità Scolastica

 

La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno.

Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2 lettere c, d,e,

 

3.Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)

 

L

Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.

Consiglio d’istituto

Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2, lettera f,g).

4. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)

 

M

Sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico.

Consiglio d’istituto

Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2 lettera f, g,h).

N

Sospensione dalle lezioni fino al termine

dell’anno scolastico con esclusione dello

studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

Consiglio d’istituto

Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2 lettera f, g,h).

         

2. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica:

2.1 I provvedimenti disciplinari possono essere ridefiniti in chiave educativa finalizzandoli al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica individuati dal C.d.C. insieme con la famiglia e con l’alunno.

2.2 Una possibile soluzione di convertire la sanzione inflitta in attività a favore della comunità scolastica, potrà svolgersi:

a) In biblioteca

b) In attività ausiliari

c) Nel ripristino della completa agibilità degli ambienti deturpati

d) In servizio a favore della comunità scolastica

 

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 – Organi competenti a comminare sanzioni

  1. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica saranno comminate dal singolo docente e/o dal Consiglio di Classe.
  2. Come da art. 4 del DPR 235/2007, le sanzioni e i provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottate dal C.d.C.
  3. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni, art.4 comma 6 DPR 255/2007, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni e/o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.
  4. Come da art. 5 D. Lgs. N. 297/1994, il C.d.I. quando esercita la competenza in materia disciplinare deve convocare (eccezion fatta nel caso in cui si deve intervenire sul figlio da sanzionare) anche i genitori rappresentanti di classe.
  5. Durante i periodi di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Art. 2 – Procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari:

  1. Ammonizione verbale
  2. Ammonizione registrata sul diario di classe
  3. Comunicazione scritta sul libretto scuola-famiglia controfirmata dal genitore o da chi ne fa  le veci
  4. Convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci per un incontro con i docenti
  5. Allontanamento dalla comunità fino ad un massimo di 15 giorni
  6. Allontanamento oltre i 15 giorni
  7. Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
  8. Provvedimento disciplinare che comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza
  9. Coinvolgimento, laddove previsto dalla normativa vigente, degli organi costituzionali competenti (SS del territorio, ASL, T.M.)

 

Art. 3 – Impugnazioni

1.Così come indicato dallo statuto degli studenti D.P.R. 21 novembre 235/07 contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

 

Art. 4 – Organo di garanzia

  1. E’ costituito da Dirigente scolastico, che lo presiede, n. 2 docenti designati dal Collegio dei docenti, n. 2 genitori in seno al consiglio d’istituto.
  2. In tale sedi, vengono nominati anche i membri supplenti, subentranti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organo di garanzia che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione

 

Art. 5 – Procedimento d’impugnazione alle sanzioni

  1. L’alunno sarà invitato ad esporre le proprie ragioni (anche per iscritto). Nel caso in cui sia necessario irrogare la sanzione disciplinare prevista dai punti G-H-I-L-M-N di cui all’art. 3del presente regolamento, all’alunno sarà accordata la possibilità di giustificarsi alla presenza di un genitore. Le giustificazioni potranno essere presentate anche per iscritto (entro 2 giorni dalla contestazione).
  2. Il D.S. acquisiti tutti gli elementi utili per determinare la gravità dell’evento riunirà (entro 3 giorni) l’organo competente per votare sulla deliberazione da adottare.
  3. Il provvedimento dovrà essere motivato e comunicato ai genitori entro massimo 2 giorni.
  4. E’ prevista un’ulteriore forma per impugnare il provvedimento di addebito contro le decisioni dell’ O.G. interno alla scuola. Si può avanzare, dopo la delibera dell’O.G. , un ricorso ultimo da presentare al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o ad un suo delegato, il quale deciderà in via definitiva, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

 

Art. 9 - Organo di garanzia regionale

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.

2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

 

CAPITOLO IV

REGOLAMENTAZIONE VISITE GUIDATE, VIAGGIO DI ISTRUZIONE

  • Viaggi di istruzione in Italia: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico – ambientali, economici, artistici e culturali.
  • Visite guidate: si effettuano nell’arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra. Non comportano pernottamento fuori sede.
  • Visite didattiche: sono occasionali, nel territorio comunale e limitrofo, nell’ambito dell’orario delle lezioni.
  • Visite per attività sportive:  vi rientrano le tipiche manifestazioni sportive (gare, saggi…)
  1. I consigli di classe annualmente propongono le mete delle uscite in base alle esigenze scolastiche e ai piani di lavoro programmati;
  2. Redatto il piano delle visite guidate la scuola affida il servizio di trasporto mediante bando ad evidenza pubblica e il contratto con la ditta aggiudicataria ha la durata di un anno.
  3. Per i viaggi d’istruzione si contattano le agenzie per i preventivi e si provvede alle relative delibere.
  4. La quota definita secondo un ottimale rapporto qualità prezzo, viene versata sul c/c postale della scuola dal genitore.
  5. Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione svolgono attività didattica, anche tramite l’inserimento in altra classe.
  6. Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, sarà il consiglio di classe a valutare la partecipazione o meno all’iniziativa.

 

  • Comportamenti dello studente

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.

  1. E’ severamente vietato detenere bevande alcoliche, sigarette e farne uso.
  2. E’ d’ obbligo:
  • Sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi.
  • In albergo muoversi in modo ordinato, evitando che ogni rumore possa ledere il diritto dell’altrui tranquillità. Eventuali danni procurati durante il soggiorno saranno addebitati alle famiglie degli studenti assegnatari della camera.
  • Non spostarsi dalle camere assegnate senza autorizzazione dei docenti.
  • Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.
  • Utilizzare i telefoni cellulari solo secondo gli orari e le disposizioni avute dai docenti accompagnatori.
  • Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il dirigente scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
  • La dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente
  •  La dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a particolare regime alimentare seguito o a eventuali intolleranze alimentari.

 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNE E ALUNNI  MINORI  DI 14 ANNI

_l_ sottoscritt_

            ________________________________________________________, documento di identità __________________________, n°______________________________, rilasciato da _________________________________________________________________________;

             ________________________________________________________, documento di identità __________________________, n°______________________________, rilasciato da _________________________________________________________________________;

nella qualità di

  • detentori/detentore della potestà genitoriale
  • tutori/tutore
  • affidatari/affidatario

del minore _____________________________________________________________________,

frequentante la classe _______ sezione _______ della

  • Scuola Secondaria di Primo Grado “Gneo Nevio”, alla via Torre Cervati, n° 9;

di competenza dell’Istituto Comprensivo Statale “Gneo Nevio” di Napoli,

AUTORIZZANO

l’Istituto Comprensivo Statale “Gneo Nevio” di Napoli a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a bambino/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n° 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n° 172). A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26 della Legge n° 15/1968 e artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n° 445/2000,

DICHIARANO

          di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;

            di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;

            di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a bambino/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;

          di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a bambino/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscritti, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;

          di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a bambino/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscritti;

            di essere consapevole che il/la proprio/a bambino/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

            che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti;

            di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza del/della minore al termine delle lezioni;

            di essere consapevoli che, in caso di utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo, nonché nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche;

             che i recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di comunicazioni di emergenza (reperibilità) sono: __________________________________________________________

s’impegnano

            a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a bambino/a per evitare eventuali pericoli.

             ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal/dalla minore si modifichino;

             a ricordare costantemente al/alla proprio/a bambino/a la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.

prendono atto

             che la presente autorizzazione avrà efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca, che tuttavia dovrà essere formalizzata e consegnata alla segreteria didattica d’Istituto;

             che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n° 196 e al Regolamento ministeriale attuato mediante D.M. 7 dicembre 2006, n° 305.

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a bambino/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione e s’impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a bambino/a personalmente o tramite persona delegata.

Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità delle soggetti sottoscrittori.

Napoli, li ________________________

 

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